Tipologie di testamento
Salva la possibilità di redigere testamenti speciali, ipotesi connotate da gravi esigenze personali, il legislatore ha previsto tre modalità di dichiarare le proprie ultime volontà:
- il testamento pubblico;
- il testamento olografo;
- il testamento segreto.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno ridotte in iscritto a cura del notaio medesimo ed, al termine, il notaio ne dà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore. I pregi del testamento pubblico si ravvisano nei seguenti dati: la sicurezza della scheda testamentaria e le disposizioni ivi contenute. Per quanto concerne il primo punto, il testamento pubblico non potrà essere distrutto, perso, alterato dagli eredi. Per quanto concerne le volontà ivi contenute, al momento della testamenti factio il notaio, adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e consiglierà sulle varie formule utilizzabili, avvisando che, ad esempio, una determinata disposizione è nulla e quindi non avrebbe effetto.
Il testamento olografo
Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è la forma più semplice di testamento, non richiede l’atto pubblico ma questo non esonera dal rispetto di determinati formalismi. Il testamento olografo consta di tre requisiti: autografia, datazione, sottoscrizione. Il testamento olografo deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l’ausilio di terze persone, deve essere apposta la data e deve essere firmato, dal testatore, alla fine delle disposizioni. Il legislatore ha chiarito che mancanza di autografia e di sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, come l’omessa o l’incompleta indicazione della data, comporta l’annullabilità (e non la nullità) della scheda testamentaria.
L’azione volta a contestare l’autenticità del testamento olografo
La giurisprudenza, nonostante la pronuncia a Sezioni Unite 23.06.2010, n. 15169, continua ad avere orientamenti contrastanti. Le SS.UU. hanno enunciato che i requisiti formali del testamento olografo non rendono possibile un mero disconoscimento, ma richiedono una querela di falso ai fini della contestazione dell’autenticità ma, nel 2013, la questione è stata nuovamente rimessa al Primo Presidente affinché la Corte si pronunci nuovamente a Sezioni Unite.
Il testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici: nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non può fare testamento segreto.
I testamenti speciali
Laddove non sia possibile fare testamento nelle modalità ordinarie previste dal legislatore, si può ricorrere ai testamenti speciali, ossia ai testamenti che non richiedono le formalità richieste normalmente ma forme semplificate. Nell’ordinamento, sono considerati testamenti speciali validi: quelli fatti in caso di malattia, calamità e infortuni; il testamento a bordo di nave o aeromobile; il testamento dei militari.

Il testamento pubblico
Cos’è il testamento pubblico
Il testamento pubblico è quel tipo di testamento che viene scritto dal notaio con le dovute formalità, dopo che il testatore gli ha espresso le sue ultime volontà davanti a due testimoni.
La redazione del testamento pubblico
Ogni testamento, per essere valido, deve essere redatto in una delle forme previste dal nostro ordinamento. Tra queste, oltre al testamento olografo e al testamento segreto, vi è, appunto, il testamento pubblico.
Rispetto alle altre forme di testamento, quella in analisi risponde all’esigenza di dare alle intenzioni espresse la particolare forza probatoria dell’atto pubblico e di renderne più sicura la custodia.
Elementi e vantaggi del testamento pubblico
Uno dei vantaggi del testamento pubblico è quello di poter essere disposto da tutti, anche da coloro che non sanno o non possono scrivere.
Le volontà del testatore, infatti, sono dichiarate al notaio, il quale provvederà a ridurle per iscritto. Dopodiché sarà sempre il notaio che leggerà il testamento al testatore in presenza di due testimoni.
Come disposto dall’articolo 603 del codice civile nel testamento è fatta menzione di ciascuna di tali due formalità.
A tal proposito si sottolinea che la scritturazione del testamento, nei fatti, può essere fatta anche da persona diversa dal notaio (come ad esempio una dattilografa), pur sempre sotto la sua guida. Ad essa, inoltre, si può provvedere anche senza la presenza dei testimoni, che è richiesta espressamente solo per la dichiarazione della volontà e la lettura dell’atto.
Identificazione del testatore
Il notaio che si appresta a redigere un testamento pubblico deve preventivamente provvedere ad accertare l’identità personale del testatore, anche attraverso due fidefacenti se non lo conosce, e la sua capacità di esprimere una volontà che sia valida. Il notaio, infatti, deve limitarsi a esprimere tale volontà in una forma giuridica appropriata, ma non può in nessun modo influenzarla o tradirla.
La forma del testamento pubblico
La redazione del testamento pubblico soggiace a un rigido formalismo. Oltre a quanto già visto, infatti, il codice civile prevede che nel testamento vengano indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione. Tale atto, inoltre, deve essere sottoscritto sia dal testatore, che dal notaio, che dai due testimoni.
La giurisprudenza ha precisato che “il testamento pubblico è nullo se non sia sottoscritto dal testatore con il nome e cognome per esteso, cioè con il prenome e il nome patronimico risultanti dagli atti dello stato civile”. La nullità è però esclusa se, dopo aver indicato correttamente il proprio cognome, il testatore usi un nome abitualmente utilizzato nella cura dei propri affari e interessi e con il quale generalmente è conosciuto nella vita di relazione o, invece del primo, un nome qualunque di quelli attribuitigli (Cass. n. 1999/1966).
La sottoscrizione del testatore
Con particolare riferimento alla sottoscrizione del testatore, l’articolo 603 c.c. sottolinea che, se questi non può sottoscrivere il testamento o può farlo solo con grande difficoltà, deve dichiararne la causa. Il notaio, poi, deve menzionare tale dichiarazione prima di leggere l’atto.
Si precisa che la causa impeditiva della sottoscrizione può essere rappresentata da qualsiasi impedimento fisico, anche solo temporaneo, e non necessariamente da una vera e propria malattia. Se però essa manca il testamento non sottoscritto è nullo.
Testatore muto, sordo o sordomuto
Per il testatore muto, sordo o sordomuto valgono, poi, delle disposizioni particolari, che sono quelle stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di tali soggetti. In particolare, quando il testatore sia del tutto privo dell’udito, egli deve leggere l’atto e di tale circostanza deve essere fatta menzione nell’atto stesso.
Se, invece, il testatore è muto o sordomuto è necessario ricorrere all’interprete. Se poi egli sa leggere, deve scrivere alla fine dell’atto, prima di sottoscriverlo, che lo ha letto (cosa che, ovviamente, va prima fatta) e che lo riconosce come conforme alla sua volontà. Se, invece, il testatore non sa leggere, è necessario che uno dei testimoni (che in simili ipotesi devono essere quattro) capisca il linguaggio dei segni o che intervenga un apposito interprete.
Adempimenti successivi alla redazione
Una volta che il notaio abbia ricevuto un testamento pubblico, egli è tenuto, nel termine di dieci giorni, a presentarne una copia autentica in busta chiusa all’archivio notarile. Essa va compilata, firmata, munita di ceralacca e dotata dell’impronta del sigillo notarile.
Venuto a conoscenza della morte del testatore, inoltre, il notaio deve comunicare agli eredi e ai legatari dei quali conosca la residenza o il domicilio l’esistenza del testamento e dargli esecuzione trasferendolo dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi.
Il testamento olografo
Cos’è il testamento olografo
Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale, del ricorso ad un notaio o della presenza di testimoni.
Per queste ragioni, ai fini del rispetto del c.d. “principio di autodeterminazione” del de cuius, la legge impone alla disposizione testamentaria olografa il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 602 c.c. che, al primo comma, dispone che il testamento sia scritto per intero di mano del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.
Requisiti testamento olografo
Tre sono i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione codicistica per garantire la validità del testamento olografo: l’autografia, la data e la sottoscrizione.
Autografia
L’autografia è la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi.
È ormai pacifico in giurisprudenza che la guida (o l’aiuto) della mano del testatore da parte di un terzo soggetto escluda il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento, non rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alle volontà del de cuius (Cass. n. 24882/2013).
È discusso, invece, se ritenere sussistente il requisito dell’autografia quando la guida della mano del de cuius da parte di un terzo sia necessaria a causa delle sue condizioni di salute o della carenza di istruzione (ad es. analfabeta), ma se in qualche caso il testamento è stato ritenuto valido (Cass. n. 32/1992), secondo l’indirizzo maggioritario, qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l’aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell’autografia (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).
La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla (Cass. n. 1089/1959; n. 920/1963; n. 394/1965).
Il testamento olografo può anche: contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro; essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.
Data del testamento olografo
La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.
La norma codicistica non richiede l’indicazione del luogo, né dell’ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).
L’art. 602, comma 3, c.c. stabilisce che “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.
Sottoscrizione del testamento
La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602 c.c.
È da ritenersi rispettato il dettato normativo, anche quando “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla” (Cass. n. 14119/2014).
La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore.
Il requisito della sottoscrizione, infatti, “previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 22420/2013).
Costi e rischi testamento olografo
Oltre ad essere la forma più semplice mediante la quale esprimere le proprie volontà successorie, il testamento olografo è anche il mezzo più economico attraverso il quale un soggetto può provvedervi.
L’analisi dei requisiti necessari per la sua validità, infatti, mostra chiaramente come la redazione di tale atto sia, di per sé, del tutto priva di costi.
Testamento olografo dove conservarlo
Tuttavia, talvolta, conservare un testamento olografo in casa può essere rischioso: esso, infatti, può essere smarrito o indebitamente sottratto.
Così, se si vogliono evitare simili rischi, è consigliabile adottare alcune premure. Esse, però, hanno un’ovvia incidenza economica.
Innanzitutto, è ad esempio possibile depositare il testamento olografo presso un notaio. I prezzi in genere non sono particolarmente elevati ma si aggirano intorno a qualche centinaia di euro (in genere non più di 500, ma non manca chi offre questo servizio a prezzi più esigui o, addirittura, gratuitamente).
Un’altra soluzione che può essere adottata è quella di custodire il testamento presso una cassetta di sicurezza, ovverosia avvalendosi dei servizi di custodia offerti dalle banche, il cui canone annuo varia tantissimo a seconda dell’istituto di credito al quale ci si rivolge.
Invalidità testamento olografo
La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l’annullabilità.
Nullità e annullabilità testamento olografo
Ex art. 606 c.c., il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Revoca e modifica del testamento olografo
Il testamento, infine, essendo un atto mortis causa, giacché la sua funzione è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all’ultimo istante di vita: qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ex art. 679 c.c., non ha effetto.
In merito all’invalidità del testamento per difetto della manifestazione di volontà del testatore, la giurisprudenza ha affermato che ” “ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 8490/2012).
Per essere valida, cioè, la volontà del testatore “deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte” (Cass. n. 26931/2013).
Testamento olografo: chi può far valere la nullità
La nullità di una disposizione testamentaria, secondo l’art. 590 c.c., in ogni caso non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Testamento inesistente
Fattispecie diversa dal testamento nullo o annullabile è, infine, il testamento inesistente che si ha quando, pur esistendo materialmente l’atto è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso) (Cass. n. 7475/2005).
Testamento olografo falso
Talvolta accade che un testamento olografo sia accusato di falsità.
Domanda di accertamento negativo
In ordine alle modalità con le quali provvedere alla contestazione della paternità della scrittura, oggi, a seguito dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, reso nella sentenza n. 12307/2015, è da ritenere che colui che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo in giudizio debba proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria e, in conseguenza, provare i fatti dedotti a fondamento della richiesta.
Disconoscimento o querela di falso
Occorre in ogni caso porre in evidenza che la pronuncia indicata è intervenuta, proponendo una soluzione intermedia, su un’annosa questione, oggetto di ampi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza, che vedevano divisi coloro che sostenevano la possibilità per gli eredi di contestare l’autenticità di un testamento olografo attraverso il semplice disconoscimento (con conseguente onere in capo a colui che vanti diritti in forza del testamento di proporre l’istanza di verificazione di scrittura privata) e coloro che, invece, ritenevano che la contestazione dovesse necessariamente essere sollevata proponendo querela di falso.
Fac simile testamento olografo
Io sottoscritto Mario Rossi nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, revoco ogni precedente disposizione e, fatti salvi i diritti che la legge riserva agli eredi legittimari, nomino mio erede universale mio figlio Federico disponendo che alla mia morte tutti i beni mobili ed immobili di mia proprietà vadano a lui ad eccezione della casa in cui abito per la quale dispongo che a mio figlio vada solo la nuda proprietà lasciando invece a mia moglie Clara l’usufrutto.
Lascio inoltre a mia nipote Monica la macchina e i buoni fruttiferi postali a me intestati.
Roma, 27 febbraio 2020
Mario Rossi ( firma )
Il testamento segreto
Che cos’è il testamento segreto
Il testamento segreto è disciplinato dagli artt. 604 – 608 del codice civile. Questo atto di ultima volontà unisce le caratteristiche e i vantaggi del testamento olografo e pubblico.
Esso si compone di due documenti: la scheda testamentaria redatta dal testatore e l’atto di ricevimento con cui il notaio attesta che gli è stato consegnato il testamento e che in esso sono contenute le sue volontà.
Coma va scritta la scheda testamentaria
La scheda testamentaria è redatta e sottoscritta dal testatore e l’art. 604 c.c. prevede che possa essere scritta a mano o con mezzi meccanici anche da terzi. Se è redatto dal testatore, a lui spetta sottoscriverlo solo alla fine delle disposizioni, mentre se se è scritto in tutto o in parte da altri o con mezzi meccanici, deve firmarlo anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato, per garantire che lo abbia letto e che non vi siano state parti inserite successivamente. Nel caso in cui il testatore non sappia scrivere, ma solo leggere deve dichiarare al notaio (che lo riporta nell’atto di ricevimento) il motivo che gli impedisce di sottoscriverlo, ma che ne ha letto il contenuto. Disposizioni particolari sono previste se il testatore è muto o sordomuto. In questo caso il testatore è tenuto a scrivere questa condizione in presenza dei testimoni e deve dichiarare, sempre in forma scritta, di aver letto il testamento, se è stato scritto da terzi. La scheda deve essere sigillata per impedirne l’apertura senza strappi o alterazioni (art. 605 c.c.).
L’atto di ricevimento redatto dal notaio
L’atto di ricevimento viene redatto dal notaio, che lo sottoscrive e lo fa firmare al testatore e a due testimoni. In questa fase si perfeziona il testamento, perché il notaio verifica la sua priorità rispetto ad altri precedenti e lo stato di capacità del testatore. La data del testamento segreto è quella dell’atto di ricevimento. Se il testatore non può sottoscrivere l’atto della consegna, per un impedimento, si applicano le disposizioni sul testamento per atto pubblico.
I vizi del testamento segreto
Il testamento segreto, privo di qualche suo requisito tipico, ma scritto, datato e sottoscritto dal testatore, vale come olografo (art. 607 c.c.), se ne possiede le caratteristiche. Per ogni altro difetto formale invece può essere annullato su richiesta di chi vi abbia interesse entro cinque anni da quando gli è stata data esecuzione. Il testamento segreto ritirato dal notaio si intende revocato, a meno che non valga come olografo. Alla dipartita del testatore il testamento segreto deve essere pubblicato a cura del notaio, una volta ricevuta la notizia del decesso, richiedendo ai familiari i documenti necessari (estratto di morte o similari).
Il testamento congiunto
Il testamento congiuntivo, redatto da due soggetti su un’unica scheda testamentaria a favore di un terzo o reciproco è nullo perché non assicura a ciascun testatore il diritto di revoca, in quanto condizionata dal consenso dell’altro. La legge tuttavia, come confermato dalla Cassazione, non vieta il testamento a favore di un terzo o corrispettivo, se redatto in due atti testamentari distinti. Le parti possono essere ritenute responsabili di violare i patti successori, se i testamenti sono il frutto di un accordo.
L’art. 589 c.c. sancisce che l’invalidità del testamento congiuntivo e reciproco se le volontà sono contenute nella medesima scheda testamentaria. Il divieto è previsto perché deve essere assicurata a ciascun testatore la possibilità di revocare le proprie volontà, diritto che, in entrambi i casi enunciati è condizionato dal consenso dell’altro.