La successione legittima

Che cos’è la successione legittima 

Si parla di successione legittima quando, mancando un testamento che identifica gli eredi, l’eredità si devolve secondo regole indicate dalla legge sulla base del rapporto di parentela tra il defunto e gli eredi.

La successione si definisce “legittima” (o anche “ab intestato” o “intestata“) non solo quando il de cuius non ha redatto testamento ma anche quando nel testamento non ha compreso il suo intero patrimonio. Al contrario si parla di successione testamentaria quando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.

Gli eredi legittimi e i legittimari

Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi: il coniuge; i discendenti; gli ascendenti e i collaterali; gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato.

La devoluzione a tali soggetti segue le regole dettate dagli artt. 565 ss del codice civile.

Nella categoria dei successibili si individuano i c.d.  legittimari, ossia il coniuge, i discendenti (figli) ed, in caso di mancanza di figli, agli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires.

Le quote nella successione legittima

Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:

  • nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali;
  • nel caso un soggetto muoia senza figli, fratello o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali; nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri;
  • se muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota;
  • nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori avrà almeno la metà del patrimonio. Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro;
  • nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini).

Il concorso di più soggetti

Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:

  • se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell’eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto ad un terzo nel caso in cui concorre con più figli;
  • se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, salvo il diritto ad un quarto degli ascendenti;
  • se il coniuge non concorre con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità;
  • il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene alla successione come un coniuge non separato. Nel caso di addebito ha diritto ad un assegno vitalizio solamente nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti.
successione legittima

I diritti del coniuge superstite

Occorre ricordare, infine, che al coniuge, secondo il disposto dell’articolo 540 del codice civile, “anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.

Il coniuge separato ha i medesimi diritti successori di quello non separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione, beneficiava degli alimenti.

Schema delle quote di eredità nella successione legittima

CONIUGE FIGLI ASCENDENTI COLLATERALI PARENTI ENTRO VI GRADO STATO QUOTE
1° caso 1 / / / / – 1/2 CONIUGE
– 1/2 FIGLIO
2° caso >1 / / / / – 1/3 CONIUGE
– 2/3 FIGLI
3° caso NO / / – 2/3 CONIUGE
– 1/3 ASCENDENTI E COLLATERLI
4° caso NO NO NO / / INTERA EREDITÀ
5° caso NO / / / / INTERA EREDITÀ
6° caso NO NO / / INTERA EREDITÀ
7° caso NO NO NO NO / INTERA EREDITÀ
8° caso NO NO NO NO NO INTERA EREDITÀ
quote eredità legittima

Le quote ereditarie nella successione necessaria

Ogni individuo ha la possibilità di disporre del proprio patrimonio per testamento rispettando i diritti degli eredi legittimari, ovverosia quelli ai quali il nostro ordinamento riconosce una particolare tutela.

Si tratta dei parenti più prossimi del defunto, ai quali la legge riserva una quota di patrimonio di quest’ultimo (cd. quota di legittima). La successione dei legittimari è definita successione necessaria.

Riportiamo qui di seguito uno schema per scoprire qual è la quota disponibile e quale quella indisponibile in base alle diverse ipotesi che si possono verificare, seguita da una breve guida che chiarisce meglio cosa si intenda per successione necessaria.

Schema delle quote di eredità nella successione necessaria

CONIUGE FIGLI ASCENDENTI LEGITTIMA QUOTE DISPONIBILI
1° caso 1 /  1/3 CONIUGE
1/3 FIGLIO
1/3 QUOTA DISPONIBILE
2° caso >1 /  1/4 CONIUGE
1/2 FIGLI
1/4 QUOTA DISPONIBILE
3° caso NO 1 / 1/2 FIGLIO 1/2 QUOTA DISPONIBILE
4° caso NO >1 / 2/3 FIGLI 1/3 QUOTA DISPONIBILE
5° caso NO NO  1/2 CONIUGE 1/2 QUOTA DISPONIBILE
6° caso NO  1/2 CONIUGE
1/4 ASCENDENTI
1/4 QUOTA DISPONIBILE
7° caso NO NO  1/3 ASCENDENTI 2/3 QUOTA DISPONIBILE
quote eredità necessaria

La successione necessaria

In presenza di disposizioni testamentarie, la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius riservando loro delle quote del patrimonio dello stesso, anche, eventualmente, contro la sua volontà.

Tali porzioni, chiamate, quote di riserva o legittima, corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), giacchè riservate, appunto, ai soggetti legittimari  o riservatari. Questi ultimi sono espressamente individuati dall’art. 536 c.c. nel coniuge, nei figli (legittimi, naturali, adottivi) e negli ascendenti legittimi.

Nella tabella sopra riportata sono indicate le quote di riserva spettanti ai vari legittimari , che non possono essere lese dal testatore nella ripartizione dell’asse ereditario, nonché le quote residue delle quali lo stesso può disporre diversamente.